Ministero dell’Istruzione
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato “CESARE PESENTI”
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo
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VISTO l’articolo 15
della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato
modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il Ministro della
Pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva
14 del 22/12/2011 circa gli adempimenti necessari.
VISTA la Legge n.
71/2013 di conversione del D.I. 43/2013
E’ previsto che ‘’Le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47’’ (autocertificazioni).
Sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:’’ Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’. Pertanto in
osservanza della nuova norma l’Istituto rilascia esclusivamente certificati in
bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è
riportata la dicitura prevista dalla legge: ‘’Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi’’.
Le Pubbliche
Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto
chiedere ai cittadini di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni in autocertificazione (articolo 15
della legge 183/2011). Eccezione e’ fatta per i certificati medici che non
possono essere sostituiti dall’autocertificazione .
La norma prevede che
ciascun certificato emesso da una Pubblica Amministrazione sia soggetto all'imposta
di bollo di € 16,00.
Pertanto le richieste di
certificati presentate all'Istituto dovranno essere corredate da una marca
da bollo di € 16,00 per ciascuna copia di certificato o per ciascun
certificato.
L’esenzione da detta
imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad
un uso previsto dalla Tabella D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Le richieste di
certificati devono essere presentate alla Segreteria dell'Istituto, nell'orario di ricevimento, dall’interessato,
dall'alunno, da un genitore o da persona delegata. In tal caso è necessario che
il delegato sia provvisto di delega scritta e fotocopia dei due lati dei un
documento del delegante.
Modulo richiesta certificati Docenti e
Personale ATA
Formato RTF
Formato PDF
Modulo richiesta certificati Alunni
Formato RTF
Formato PDF
Nota: il Formato Rich
text Format (RTF) è modificabile con qualsiasi wordprocessor.
Il formato PDF è direttamente stampabile.
Autocertificazioni
In osservanza dell’articolo 15
della legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici
servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati
prodotti da altri uffici pubblici.
Le autocertificazioni di
suddividono in dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46
del D.P.R. 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(articolo 47 del D.P.R. 445/2000).
Con la dichiarazione
sostitutiva di certificazione si possono dichiarare una serie di stati,
qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione
delle normali certificazioni.
Con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità
personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a
diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle
legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (elencati nell’articolo 46 del Dpr
445/2000).
E’ importante ricordare
che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in
cui l’Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto
dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali
provvedimenti.
Dichiarazione
sostitutiva di certificazione generica
Formato RTF
Formato PDF
Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
Formato RTF
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Ufficio responsabile
Per tutte le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
Ufficio Alunni è
responsabile:
richieste presentate
da alunni e genitori degli alunni iscritti e frequentanti e dagli ex alunni
inserimento nei
siti istituzionali dei dati relativi agli alunni (SIDI ecc.)
Ufficio Personale è
responsabile:
richieste presentate da
docenti e personale ATA in servizio nell’istituto e dal personale docente e ATA
che ha prestato servizio nella scuola;
inserimento nei
siti istituzionali dei dati relativi al personale in servizio (SIDI, ecc.), al
personale inserito nelle graduatorie d’istituto
Ufficio Amministrazione
è responsabile:
richieste presentate da
docenti e personale ATA in servizio nell’istituto e dal personale docente e ATA
che ha prestato
servizio nella scuola;
inserimento nei
siti istituzionali ed invio ai siti fiscali e previdenziali dei dati relativi
al personale in servizio (SIDI, ecc.)
Misure organizzative
Gli uffici
preposti provvederanno ad acquisire nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 le
autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive di atto notorio al momento
della presentazione delle istanze;
Gli uffici preposti
provvederanno a richiedere d’ufficio alle Amministrazione certificante per le
pratiche in cui è necessario verificare l’esattezza dell’autocertificazione
(esempio: ricostruzione carriera, riscatti ai fini della pensione,ecc.) entro
30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione;
Gli uffici
provvederanno ad effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni
presentate necessariamente su quelle che risultano non coerenti , mentre nella
genericità dei casi sarà effettuato un controllo a campione su ogni tipologia
di pratica (es. iscrizione alunni alle classe.). Le pubbliche amministrazioni
possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio,
con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza;
Gli uffici sono tenuti ,
in base ai doveri d’ufficio, a rispondere alle richieste di controllo entro 30
giorni .
LA D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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